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Sez. 1, Sentenza n. 640 del 27/01/1984 (Rv. 432909 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ALIENAZIONI ANTERIORI - FATTISPECIE IN TEMA DI OPPONIBILITÀ AD UN CREDITORE, DA PARTE DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DELLA SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA CON LA QUALE IL SOCIO ESECUTATO ABBIA TRASFERITO AD ALTRI LA PROPRIA QUOTA.*
Stato
decisa il 1984-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432909-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ALIENAZIONI ANTERIORI - FATTISPECIE IN TEMA DI OPPONIBILITÀ AD UN CREDITORE, DA PARTE DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DELLA SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA CON LA QUALE IL SOCIO ESECUTATO ABBIA TRASFERITO AD ALTRI LA PROPRIA QUOTA.*

Qualora il creditore di un preteso socio di una società a responsabilità limitata proceda a pignoramento della quota sociale del debitore, nelle forme dell'espropriazione forzata presso terzi, l'opponibilità al creditore medesimo, da parte della società, della scrittura privata non autenticata, con la quale detto socio abbia trasferito ad altri la propria quota, come mezzo al fine di disconoscere l'esistenza di un debito di essa società terza pignorata, nei confronti del debitore escusso, resta regolata non dalle Disposizioni dell'art. 2479 cod. civ., circa l'iscrizione di quel trasferimento nel libro dei soci e le relative modalità, che sono rilevanti solo con riguardo all'opponibilità del trasferimento stesso alla società, bensì dalla norma di cui all'art. 2914 n. 4 cod. civ., in tema di efficacia nei confronti del creditore pignorante delle alienazioni anteriori al pignoramento. In applicazione di tale norma, pertanto, e vertendosi in ipotesi di trasferimento di un bene per il quale non è configurabile una materiale trasmissione di possesso, la suddetta opponibilità deve essere riconosciuta quando la società provi l'autenticità della sottoscrizione dell'indicata scrittura, e la medesima presenti inoltre una data certa anteriore al pignoramento, secondo i criteri fissati dall'art. 2704 cod. civ., (nella specie, per morte del sottoscrittore). (V 3919/81, mass n 414012; (V 4216/80, mass n 408086; (V 1192/78, mass n 390554; (V 1078/71, mass n 351128; (V 540/66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2479, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2914, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)