Sez. L, Sentenza n. 18571 del 04/12/2003 (Rv. 568657 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Assicurazione ENPAIA - Automatismo ex art. 7 legge n. 1655 del 1962 - Sussistenza - Derogabilità da parte del regolamento dell'ente - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Anche per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali di dirigenti e impiegati nell'agricoltura vige il principio dell'automaticità delle prestazioni, previsto espressamente, per l'assicurazione gestita dall'ENPAIA, dall'art. 7 legge 29 novembre 1962, n. 1655, che fa obbligo all'ente suddetto di erogare comunque le prestazioni all'assicurato anche nel caso non risultino versati, in tutto o in parte, i contributi dovuti, senza che tale principio dell'automaticità delle prestazioni possa ritenersi derogato dalla normativa regolamentare dell'ENPAIA, la quale prevede che le prestazioni dovute all'assicurato sono commisurate alla retribuzione risultante ai fini contributivi all'atto del verificarsi dell'infortunio, non potendo una disciplina posta da una fonte secondaria derogare alla disciplina derivante da fonti di carattere primario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)