Sez. L, Sentenza n. 5307 del 16/06/1987 (Rv. 453884 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ASSICURAZIONE ENPAIA - AUTOMATISMO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 1655 DEL 1962 - PORTATA - COSTITUZIONE OPE LEGIS DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ASSICURAZIONE ENPAIA - AUTOMATISMO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 1655 DEL 1962 - PORTATA - COSTITUZIONE OPE LEGIS DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONSEGUENZE.*
Anche per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in favore di dirigenti ed impiegati nell'agricoltura vige il principio della automaticità delle prestazioni, in generale sancito dall'art. 2116 cod. civ. e previsto, in particolare, con riferimento alla Assicurazione gestita dall'ENPAIA, dall'art. 7 della legge n. 1655 del 1962 che fa Obbligo all'ente suddetto di erogare comunque le prestazioni all'assicurato anche nel caso non risultino versati, in tutto od in parte, i contributi dovuti senza che tale principio dell'automaticità delle prestazioni possa ritenersi derogato dalla normativa regolamentare dell'ENPAIA che prevede che le prestazioni dovute all'assicurato sono commisurate alla retribuzione risultante ai fini contributivi all'atto del verificarsi dell'infortunio, non potendo tale disciplina di fonte secondaria derogare alla disciplina di fonte primaria dalle riferite norme. Pertanto il rapporto assicurativo in favore di dirigenti ed impiegati nella agricoltura si costituisce ope legis, a prescindere dalla denuncia dell'assunzione fatta dal datore di lavoro all'ente previdenziale e dall'adempimento da parte del primo degli altri obblighi posti dalla legge a suo carico con la conseguenza che il diritto di detti lavoratori a conseguire le prestazioni dovute sorge ipso iure, con il verificarsi della situazione legislativamente prevista, non nei confronti del datore di lavoro, ma nei confronti dell'ente assicuratore, salvo, in ogni caso, il diritto di rivalsa dell'ente verso il datore di lavoro. (V 1239/82, mass n 419117).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)