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Sez. 3, Sentenza n. 1457 del 12/06/1962 (Rv. 252321 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - DECISIONE - SENTENZA DI APPELLO - NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO - MANCANZA DI ESECUTIVITA - LIMITI - CAPI DELLA SENTENZA RELATIVI ALLA QUERELA DI FALSO ED ALLE DOMANDE CONSEGUENZIALI - PRONUNZIA SUL MERITO DELLA LITE E SULLE SPESE GIUDIZIALI - ESECUTIVITA.*
Stato
decisa il 1962-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252321-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - DECISIONE - SENTENZA DI APPELLO - NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO - MANCANZA DI ESECUTIVITA - LIMITI - CAPI DELLA SENTENZA RELATIVI ALLA QUERELA DI FALSO ED ALLE DOMANDE CONSEGUENZIALI - PRONUNZIA SUL MERITO DELLA LITE E SULLE SPESE GIUDIZIALI - ESECUTIVITA.*

L'art 227 cod proc civ condiziona l'esecutivita delle sentenze di appello al loro passaggio in giudicato esclusivamente per la parte di esse che attiene specificamente ai provvedimenti in tema di falso ed a quelli direttamente conseguenziali (come, ad esempio, per il risarcimento danni da falso), mentre per ogni altra eventuale pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio non costituisce deroga alla norma generale dell'art 337 cod proc civ, che prevede la esecutivita delle sentenze emesse in grado di appello. (Conf 1631/51, V 2903/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 227, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)