Sez. 3, Sentenza n. 891 del 17/01/2014 (Rv. 629442 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - DECISIONE - ESECUZIONE | Subordinazione al passaggio in giudicato della sentenza - Limiti - Capo della pronuncia relativo alle spese - Esclusione.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - DECISIONE - ESECUZIONE
In materia di querela di falso, solo l'attuazione delle pronunce accessorie, indicate dall'art. 226, secondo comma, cod. proc. civ., è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e non anche l'esecutività di ogni altro capo della pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 226, Cod. Proc. Civ. art. 227, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)