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Sez. 1, Sentenza n. 12629 del 26/05/2006 (Rv. 590079 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Soccombenza reciproca - Nozione - Pluralità di pretese contrapposte delle parti - Necessità.
Stato
decisa il 2006-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590079-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Il concetto di soccombenza reciproca, che consente la compensazione tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende una pluralità di pretese contrapposte, rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti, mentre la resistenza del convenuto alla pretesa attorea perché eccessiva o comunque solo in parte fondata, anche quando trova successo nella statuizione del giudice che accolga solo in parte la domanda, non per questo si trasforma in pretesa (riconvenzionale) rispetto alla quale sia ravvisabile nell'attore una posizione di reciproca soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)