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Sez. 2, Sentenza n. 45622 del 25/09/2003 Ud. (dep. 25/11/2003) Rv. 227153 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Testimonianza sul contenuto di comunicazione telefonica ricevuta dal teste - Legittimità - Condizioni - Utilizzabilità - Sussistenza - Inutilizzabilità delle deposizioni di agenti di p.g. sul contenuto della medesima comunicazione, siccome intercettata irritualmente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227153-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

Il diritto alla riservatezza e segretezza delle comunicazioni telefoniche, costituzionalmente garantito dall'art. 15 Cost., non impedisce alla persona destinataria della comunicazione stessa di rivelarne il contenuto in occasione di deposizione testimoniale, il cui unico limite è rinvenibile nel carattere di segretezza (professionale, di ufficio o di Stato) della comunicazione stessa. Ne consegue che è utilizzabile la testimonianza della persona offesa in ordine all'orario e al contenuto della conversazione telefonica che sia intercorsa tra essa e altra persona, a nulla rilevando l'eventuale inutilizzabilità, dovuta ad irritualità dell'intercettazione, delle deposizioni testimoniali rese da appartenenti alla p.g. sul contenuto della medesima conversazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 1911, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 1911, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)