diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 15003 del 27/02/2013 Ud. (dep. 02/04/2013) Rv. 256235 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Interferenze illecite nella vita privata - Ascolto di conversazione telefonica - Soggetto presente in quanto autorizzato da uno degli interlocutori - Sussistenza del reato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256235-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Non commette il reato di cui all'art.615 bis cod. pen., né quello di cui agli articoli 617 e 623 cod. pen. colui che assiste ad una conversazione telefonica svoltasi fra altre persone, in quanto autorizzato da una delle stesse. (Fattispecie relativa alla ritenuta utilizzabilità della testimonianza resa da colui che ascolti il colloquio in modalità viva voce).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis, Cod. Pen. art. 617, Cod. Pen. art. 623, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)