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Sez. 3 - , Ordinanza n. 34196 del 21/11/2022 (Rv. 666173 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Prezzo dovuto dal retraente all'acquirente - Determinazione in misura superiore a quella risultante dal
Stato
decisa il 2022-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666173-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

contratto trascritto - Esclusione - Pattuizione di un prezzo diverso tra alienante e acquirente retrattato - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di riscatto di fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, il retraente è tenuto a versare all'acquirente il prezzo risultante nel contratto di vendita trascritto, senza possibilità, per il retrattato, di provare che prezzo di acquisto è stato superiore a quello indicato nell'anzidetto contratto, trattandosi di circostanza rilevante esclusivamente nei rapporti tra alienante e acquirente retrattato ai fini della garanzia per evizione che sia fatta valere da quest'ultimo.

Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 871 art. 7, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)