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Sez. U, Sentenza n. 7838 del 15/07/1991 (Rv. 473144 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Prezzo dovuto dal retraente - Superiore a quello risultante dal contratto di vendita - Inammissibilita - More del giudizio di riscatto - Bene rimasto nel godimento del retrattato - Maggiorazione del prezzo per interessi e rivalutazione monetaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473144-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto

In tema di riscatto del fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, il prezzo dovuto dal retraente non può superare quello indicato nel contratto di vendita, restando preclusa al retrattato la facoltà di far valere esborsi ulteriori, ed altresì non può subire maggiorazioni per interessi o rivalutazione monetaria, qualora nelle more del giudizio il godimento del bene sia rimasto al retrattato medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)