Sez. U, Sentenza n. 6635 del 15/06/1993 (Rv. 482779 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Espropriazione ai sensi della legge n. 771 del 1972 - Opposizione alla stima - Termine - Decorrenza della pubblicazione del F.A.L. dell'avviso di deposito della relazione - Condizioni - Decreto di espropriazione - Regolare notifica o emanazione successiva al deposito della relazione - Opposizione alla stima - Termine - Decorrenza - Regolare notifica del decreto di esproprio - Necessità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Nell'ipotesi di espropriazione eseguita ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771 (diretta alla acquisizione delle aree occorrenti per la istituzione della seconda università di Roma) e con riguardo alla determinazione dell'indennità ad essa relativa, la decorrenza del termine per l'opposizione alla stima dal giorno della pubblicazione nel F.A.L. dell'avviso di deposito della relazione trova applicazione solo nell'ipotesi normale in cui il decreto di espropriazione preceda la detta relazione, con la conseguenza che, qualora, invece, per anomalia del procedimento, il decreto stesso intervenga successivamente, ovvero, qualora esso, pur se emesso, non risulti regolarmente notificato, l'indicato termine per l'opposizione non può decorrere e decorrerà soltanto dal giorno in cui il proprietario espropriato acquisti conoscenza legale della determinazione dell'indennità attraverso la regolare notifica del decreto di esproprio.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/11/1972 num. 771 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 26/04/1976 num. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)