Sez. 6, Sentenza n. 867 del 09/11/1976 Ud. (dep. 20/01/1977) Rv. 135108 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - REGISTRI DI CARICO E SCARICO - IRREGOLARITA - SANZIONE APPLICABILE - FATTISPECIE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - REGISTRI DI CARICO E SCARICO - IRREGOLARITA - SANZIONE APPLICABILE - FATTISPECIE.*
La disciplina di cui all'art 35 DPR 12 febbraio 1965, n 162 non e stata abrogata dal regolamento CEE n 1076 del 26 luglio 1972, che ha dettato Disposizioni comunitarie per assicurare unita di trattamento in tema di documenti di accompagnamento e di registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli, e che ha trovato esecuzione nell'ordinamento italiano con il decreto ministeriale 3 marzo 1973, il quale stabilisce, tra l'altro, che le perdite, i superi ed i cali dovuti a lavorazione, trasformazione e giacenza dei prodotti menzionati debbono essere registrati e denunciati (art 12). Con tale disciplina non ha alcun rapporto la disposizione dell'ultimo comma dell'art 3 DPR 14 dicembre 1961, n 1315 contenente norme di attuazione dell'art 8 della legge 18 dicembre 1959, n 1079 che, ai soli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino tollera differenze in piu o in meno non eccedenti il due per cento dei quantitativi di prodotti vitivinicoli risultanti dal registro. (nella specie e stata ritenuta legittima la condanna del titolare di una cantina che aveva tenuto irregolarmente il registro di carico e scarico facendovi risultare dati differenti da quelli effettivi per eccedenza contenuta nel limite del due per cento).*
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1959 num. 1079 art. 8, DPR 14/12/1961 num. 1315 art. 3, DPR 12/02/1965 num. 162 art. 35 CORTE COST., DM 03/03/1973 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)