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Sez. 2, Ordinanza n. 19226 del 12/07/2024 (Rv. 671971-01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE | Processo sommario di cognizione - Atti introduttivi - Omessa indicazione specifica e/o allegazione dei mezzi di prova e dei documenti - Preclusioni - Insussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671971-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE

In tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)