Sez. 3, Sentenza n. 1729 del 05/05/1975 (Rv. 375363 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO - RESIDENZA DEL DEBITORE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DELLA UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI - NOTIFICAZIONE E TRASCRIZIONE - FORME.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO - RESIDENZA DEL DEBITORE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DELLA UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI - NOTIFICAZIONE E TRASCRIZIONE - FORME.*
Nel pignoramento immobiliare sono identificabili due distinti momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioe, la notifica dell'atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari. Nel caso in cui il debitore risieda in luogo diverso da quello in cui sono ubicati gli immobili da pignorarsi, la notifica del pignoramento, a norma degli artt 106 e 107 del DPR 15 dicembre 1959 n 1229, puo essere eseguita sia personalmente, dall'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio del mandamento dove trovasi la residenza del debitore, sia, ma soltanto per mezzo del servizio postale, dall'ufficiale giudiziario del luogo ove si trovano i suddetti immobili e dove ha Sede il giudice dell'esecuzione. La trascrizione del pignoramento deve essere, invece, eseguito soltanto dall'ufficiale giudiziario del luogo ove sono situati gli immobili, ovvero dallo stesso creditore procedente. (V 525/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 555, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)