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Sez. 3, Sentenza n. 17367 del 18/08/2011 (Rv. 619245 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari - Necessità - Cancellazione della trascrizione - Conseguenze - Impedimento alla vendita del bene immobile pignorato - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619245-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE

La trascrizione del pignoramento immobiliare nei registri immobiliari è elemento necessario perché tale atto produca i suoi effetti, sicché la sua cancellazione, indipendentemente dalla validità o meno del titolo in base al quale essa è stata effettuata, impedisce di dare seguito all'istanza di vendita del bene immobile pignorato, giacché la cancellazione medesima opera come autonoma causa di estinzione della pubblicità, che ne fa venir meno gli effetti rispetto ad ogni interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 497, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)