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Sez. 1, Sentenza n. 3263 del 16/11/1971 (Rv. 354713 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DEL DEBITORE - FACOLTA DEL TRIBUNALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 15 LEGGE FALLIMENTARE - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE IN CORSO - APPLICABILITA - CONTROVERSIA RELATIVA AD UN FALLIMENTO ANTERIORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354713-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DEL DEBITORE - FACOLTA DEL TRIBUNALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 15 LEGGE FALLIMENTARE - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE IN CORSO - APPLICABILITA - CONTROVERSIA RELATIVA AD UN FALLIMENTO ANTERIORE - IRRILEVANZA.*

La disciplina che deriva dalla dichiarazione (vedi sentenza 16 luglio 1970, n 111, della Corte costituzionale) di illegittimita costituzionale dell'art 15 legge fallimentare e applicabile anche ai giudizi di opposizione in corso, in cui si controverta su un fallimento gia dichiarato prima dell'entrata in vigore di detta disciplina, in quanto l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale incontra i soli limiti derivanti dall'esistenza di situazioni ormai esaurite per preclusione nascente da giudicato o per effetto di Atti amministrativi non piu impugnabili, ovvero in conseguenza di Atti negoziali o di altri Atti o fatti di cui si siano compiutamente verificati tutti gli effetti.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)