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Sez. 1, Sentenza n. 2043 del 22/06/1972 (Rv. 359201 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - MANCANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITA CON L'OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA - SUCCESSIVA DEDUZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359201-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - MANCANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITA CON L'OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA - SUCCESSIVA DEDUZIONE - PRECLUSIONE.*

Poiche in seguito alla dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 15 della legge fallimentare la mancata convocazione dell'imprenditore per essere sentito in camera di consiglio determina la nullita della sentenza dichiarativa di fallimento, tale nullita (che e soggetta alla disciplina dell'art 161 cod proc civ) deve essere fatta valere con l'atto di opposizione alla sentenza stessa, e non puo essere dedotta per la prima volta nei gradi e nelle fasi successivi del giudizio. (V 692'72; 161'72; 3263'71, mass n 354713; 2689'71, mass n 353851).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)