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Sez. 2, Ordinanza n. 954 del 08/03/1977 Cc. (dep. 23/06/1977) Rv. 136265 - 01

PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - APPLICABILITA ANCHE IN MATERIA DI INCIDENTE DI ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136265-01

PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - APPLICABILITA ANCHE IN MATERIA DI INCIDENTE DI ESECUZIONE.*

Il principio della preclusione processuale, disciplinato dall'art 90 cod proc pen (divieto del bis in idem) trova applicazione, oltre che nel procedimento cognitivo, anche in quello incidentale; pertanto, qualora un incidente di esecuzione sia stato rigettato con pronuncia irrevocabile, non puo lo stesso incidente essere riproposto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)