Sez. 2, Ordinanza n. 954 del 08/03/1977 Cc. (dep. 23/06/1977) Rv. 136265 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - APPLICABILITA ANCHE IN MATERIA DI INCIDENTE DI ESECUZIONE.*
PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - APPLICABILITA ANCHE IN MATERIA DI INCIDENTE DI ESECUZIONE.*
Il principio della preclusione processuale, disciplinato dall'art 90 cod proc pen (divieto del bis in idem) trova applicazione, oltre che nel procedimento cognitivo, anche in quello incidentale; pertanto, qualora un incidente di esecuzione sia stato rigettato con pronuncia irrevocabile, non puo lo stesso incidente essere riproposto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)