Sez. 5 - , Ordinanza n. 12094 del 08/05/2019 (Rv. 653852 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Verbale di operazioni compiute redatto ex art. 24 della l. n. 4 del 1929 - Contenuto - Accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale del contribuente - Indicazione dei documenti prelevati - Sufficienza - Rilascio di copia - Decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Idoneità - Necessità dell'adozione di un successivo verbale di contestazione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensi dell'art. 24 della l. n. 4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 24, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)