Sez. 1, Sentenza n. 12407 del 25/05/2006 (Rv. 589562 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Vendita di prodotti su area pubblica senza autorizzazione - Violazione successiva all'entrata in vigore della legge n. 77 del 1997 - Autorità competente a ricevere il rapporto e ad emanare l'ordinanza ingiunzione - Sindaco del Comune della commessa violazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
Competente a ricevere il rapporto e ad emanare l'ordinanza ingiunzione per le infrazioni sanzionate dall'art. 6 della legge 28 marzo 1991, n. 112 (nella specie, la vendita ambulante di prodotti su area pubblica senza autorizzazione), se commesse dopo entrata in vigore della legge 25 marzo 1997 n. 77 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1997 - non è più l'U.P.I.C.A., ma il Sindaco del Comune ove si è verificata la violazione (nella specie, il Commissario prefettizio del Comune stesso).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 28/03/1991 num. 112 art. 6, Legge 25/03/1997 num. 77 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)