diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7367 del 02/06/2000 (Rv. 537191 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE | Vendita di prodotti su area pubblica senza autorizzazione - Infrazione successiva all'entrata in vigore della legge 77/1997 - Autorità competente a ricevere il rapporto e ad emanare l'ordinanza ingiunzione - Sindaco del Comune ove è commessa la violazione.
Stato
decisa il 2000-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537191-01

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE

Competente a ricevere il rapporto e ad emanare l'ordinanza ingiunzione per le infrazioni sanzionate dall'art. 6 della legge 28 marzo 1991 n. 112 (nella specie la vendita ambulante di prodotti su area pubblica senza autorizzazione), se commesse dopo entrata in vigore della legge 25 marzo 1997 n. 77 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1997 - non è più l'U.P.I.C.A., ma il Sindaco del Comune ove si è verificata la violazione.

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1991 num. 112 art. 6, Legge 25/03/1997 num. 77 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)