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Sez. L, Sentenza n. 21473 del 07/11/2005 (Rv. 585255 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme versate dal datore di lavoro per il finanziamento di forme integrative di previdenza e assistenza - Contributo di solidarietà di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 1993 - Ambito di applicazione - Erogazioni effettuate a favore del personale dipendente e cessato dal servizio - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585255-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Il contributo di solidarietà (di cui all'art. 12 del d.lgs. n.124 del 1993, in relazione all'art. 9 "bis" del d.l. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991) sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare (nella specie fondo previsto da regolamento aziendale), alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 421 del 1995 e n. 178 del 2000) - secondo cui tali contribuzioni sono strutturalmente contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione imponibile ai sensi e agli effetti dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - è dovuto sia per le erogazioni effettuate a favore del personale dipendente che per quelle effettuate per il personale cessato dal servizio.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 12, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)