Sez. L, Sentenza n. 4885 del 14/05/1998 (Rv. 515461 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme versate dal datore di lavoro per il finanziamento di forme integrative di previdenza e assistenza - Periodo anteriore al D.Lgs. 124/1993 - Assoggettabilità e contribuzione ai sensi dell'art. 12 n. 153/1969 - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi, con particolare riferimento all'assoggettamento a contribuzione delle somme versate dal datore di lavoro per il finanziamento di forme integrative di previdenza e di assistenza, a seguito della sentenza costituzionale n. 421 del 1995 che ha dichiarato l'illegittimità' dell'art. 9 bis legge n. 166 del 1991, il referente normativo resta rappresentato dall'art. 12 legge n. 153 del 1969 che prevede un'ampia nozione di "retribuzione", comprensiva anche delle somme erogate dal datore di lavoro per il finanziamento di forme integrative di previdenza e assistenza, atteso che solo con leggi delega del 1992 n. 124 (attuata con D.Lgs. n. 124 del 1993) è venuto meno, senza efficacia retroattiva, il collegamento col citato art. 12 legge 153/1969 ed è stata affermata l'estraneità delle erogazioni relative a fondi di previdenza complementare alla nozione di retribuzione imponibile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)