Sez. 1, Sentenza n. 3321 del 21/03/2000 (Rv. 534934 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Opposizione a decreto ingiuntivo a favore di creditore poi dichiarato fallito e domanda riconvenzionale del debitore opponente per risarcimento danni - Giudice di pace - Declaratoria di incompetenza a favore del tribunale fallimentare - Giudice istruttore del tribunale - Regolamento di competenza - Proposizione d'ufficio - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Qualora il giudice di pace, che ha emesso decreto ingiuntivo a favore di un creditore poi dichiarato fallito, dichiari la propria incompetenza a seguito di domanda riconvenzionale per risarcimento danni da inadempimento contrattuale del debitore opponente, rimettendo le parti di fronte al tribunale che ha dichiarato il fallimento, il giudice istruttore del tribunale, che ritenga di essere competente per la sola domanda risarcitoria, ritenendo competente per opposizione a decreto ingiuntivo il giudice di pace, è legittimato a sollevare d'ufficio regolamento di competenza, rientrando la controversia relativa al risarcimento danni tra quelle che il tribunale può decidere in composizione monocratica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)