diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 18637 del 22/09/2005 (Rv. 584390 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Sentenza dichiarativa di fallimento - Giudice delegato - Legittimazione a sollevare il conflitto - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584390-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

È inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio, in relazione alla dichiarazione di fallimento, dal giudice delegato, il quale è privo di "potestas iudicandi" in ordine alla decisione sulla quale il regolamento stesso è sollecitato, spettando al tribunale nella sua composizione collegiale emettere la sentenza di fallimento (art. 50-bis, comma primo, nn. 1 e 2, e comma secondo, cod. proc. civ.) e conseguentemente sollecitare la statuizione sul relativo conflitto di competenza, reale o virtuale, per territorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)