Sez. 3, Sentenza n. 1736 del 27/02/1985 (Rv. 439690 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO IN CUI SIA COINVOLTO AUTOVEICOLO NON ASSICURATO - AZIONE RISARCITORIA - PREVIA RICHIESTA DEL DANNO AL FONDO DI GARANZIA E DECORSO DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA - APPLICABILITÀ DI TALE DISCIPLINA AI SINISTRI VERIFICATISI PRIMA DELL'ISTITUZIONE DEL PREDETTO FONDO - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO IN CUI SIA COINVOLTO AUTOVEICOLO NON ASSICURATO - AZIONE RISARCITORIA - PREVIA RICHIESTA DEL DANNO AL FONDO DI GARANZIA E DECORSO DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA - APPLICABILITÀ DI TALE DISCIPLINA AI SINISTRI VERIFICATISI PRIMA DELL'ISTITUZIONE DEL PREDETTO FONDO - ESCLUSIONE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, il quale, nelle ipotesi di cui al precedente art. 19 lettere a) e b), stabilisce che l'Azione risarcitoria deve essere preceduta dalla richiesta del danno al fondo di garanzia (od all'impresa designata) e dal decorso di sessanta giorni dalla richiesta medesima, non trova applicazione con riguardo a sinistri verificatisi prima dell'istituzione di detto fondo (con il regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973), per i quali il fondo stesso non può essere chiamato a rispondere.*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 43, DPR 24/11/1970 num. 973 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)