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Sez. 3, Sentenza n. 2118 del 27/02/1987 (Rv. 451360 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE RISARCITORIA - PREVENTIVO RICHIESTA ALL'ASSICURATORE - SINISTRI VERIFICATISI ANTERIORMENTE AL 14 GIUGNO 1971 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451360-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE RISARCITORIA - PREVENTIVO RICHIESTA ALL'ASSICURATORE - SINISTRI VERIFICATISI ANTERIORMENTE AL 14 GIUGNO 1971 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. Preliminari cod. civ.) preclude l'applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente. Pertanto, l'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - il quale stabilisce che l'Azione risarcitoria in tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore può essere proposta solo dopo sessanta giorni dalla richiesta del danno all'assicuratore mediante raccomandata con avviso di ricevimento - non può trovare applicazione in relazione ad un sinistro verificatosi anteriormente alla data (14 giugno 1971) di entrata in vigore di detta legge, la quale diversamente verrebbe a produrre effetti giuridici di natura sostanziale su un rapporto, quello tra danneggiato ed assicuratore del responsabile civile (art. 18), che non era previsto dalla precedente normativa. (V 1736/85, mass n 439690; (V 840/83, mass n 425596; (V 4781/81, mass n 415482; (V 5109/77, mass n 388722).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)