Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 09/07/1976 (Rv. 381417 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI TRA PIU PARTI - INDICAZIONE DI PERSONA COME CONTITOLARE DI UNO DEI CONTENDENTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON DETTA PERSONA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI TRA PIU PARTI - INDICAZIONE DI PERSONA COME CONTITOLARE DI UNO DEI CONTENDENTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON DETTA PERSONA - ESCLUSIONE.*
In un processo avente ad oggetto l'accertamento dei diritti reali immobiliari di ciascuna delle parti in relazione a quelli dello avversario, non sono parti necessarie - e nei loro confronti non deve, percio, essere necessariamente integrato il contraddittorio - le persone che uno dei contendenti indica come contitolari del suo diritto reale. (V 1473/75, mass n 375051).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)