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Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 09/07/1976 (Rv. 381417 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI TRA PIU PARTI - INDICAZIONE DI PERSONA COME CONTITOLARE DI UNO DEI CONTENDENTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON DETTA PERSONA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381417-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI TRA PIU PARTI - INDICAZIONE DI PERSONA COME CONTITOLARE DI UNO DEI CONTENDENTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON DETTA PERSONA - ESCLUSIONE.*

In un processo avente ad oggetto l'accertamento dei diritti reali immobiliari di ciascuna delle parti in relazione a quelli dello avversario, non sono parti necessarie - e nei loro confronti non deve, percio, essere necessariamente integrato il contraddittorio - le persone che uno dei contendenti indica come contitolari del suo diritto reale. (V 1473/75, mass n 375051).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)