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Sez. 2, Sentenza n. 1473 del 18/04/1975 (Rv. 375051 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375051-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di piu soggetti al giudizio instaurato nei confronti di taluno di essi, il titolare dell'Azione non puo essere costretto ad estendere l'ambito soggettivo del processo oltre il limite minimo di utilita che, sulla base e nell'apprezzamento discrezionale del proprio interesse egli intende conseguire con la postulata sentenza. La partecipazione al giudizio diventa, invece, necessaria allorche l'Azione tende alla Costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidenti su una situazione giuridica inscindibilmente comune a piu soggetti, si da escludere che, senza il contraddittorio di tutte le parti interessate all'esito del giudizio, l'emananda sentenza possa sortire alcuna pratica utilita per taluna di esse. (V 2444/73, mass n 365849).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)