Sez. 1 - , Sentenza n. 5211 del 10/09/2019 Cc. (dep. 07/02/2020) Rv. 278365 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto in regime speciale ex art. 41-bis, ord. pen. - Divieto di ricezione di libri e riviste - Legittimità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di regime detentivo differenziato, è legittimo il provvedimento di divieto di ricevere libri, riviste e stampa in genere (nella specie una rivista a fumetti), imposto ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), ord. pen., trattandosi di forme particolari di comunicazione che non rientrano nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord.pen., la cui limitazione non comporta un'eccessiva ed ingiustificata limitazione della libertà di manifestazione del pensiero, intesa come diritto di informazione e di studio (v. Corte Cost. n. 122 del 2017).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)