Sez. 1, Sentenza n. 48522 del 11/10/2019 Cc. (dep. 28/11/2019) Rv. 277888 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale - Limitazioni della libertà di corrispondenza ex art. 18-ter della legge n. 254 del 1975 - Divieto di ricevere le parti di uno stampato riportanti notizie su clan mafiosi i cui esponenti siano ristretti insieme al predetto - Legittimità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È legittimo il provvedimento di parziale limitazione nella ricezione della stampa periodica (nella specie un settimanale nazionale), imposto ai sensi dell'art. 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis della stessa legge, avente ad oggetto le sole parti dello stampato contenenti notizie su clan mafiosi i cui esponenti siano ristretti insieme al predetto, in quanto rispondente alle esigenze di prevenzione dei reati e di ordine e sicurezza interne dell'istituto, insite nella necessità di impedire che questi ultimi possano venire a conoscenza, per il tramite del medesimo, di fatti di cronaca concernenti la loro zona di provenienza, mantenendosi così aggiornati sulle relative dinamiche criminali e verificando l'esecuzione di eventuali ordini fatti pervenire all'esterno.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter com. 6 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)