Sez. 2, Sentenza n. 24211 del 15/05/2013 Ud. (dep. 04/06/2013) Rv. 255710 - 01
PROVE - IN GENERE | Dichiarazioni dei coimputati rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi al P.M. - Formazione ed acquisizione secondo la disciplina all'epoca vigente - Processo di primo grado definito con il giudizio abbreviato - Giudizio di appello - Sopravvenienza della nuova disciplina dettata in attuazione del cosiddetto "giusto processo" - Applicazione del nuovo regime ai sensi dell'art. 26 comma primo legge n. 63 del 2001 - Esclusione - Utilizzazione delle precedenti dichiarazioni.
PROVE - IN GENERE
Nel giudizio di appello, successivo all'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, sul cosiddetto "giusto processo", sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dai coimputati, sulla base della normativa previgente, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero e già poste a fondamento della responsabilità dell'imputato nel giudizio di primo grado definito con il rito abbreviato, dovendo escludersi l'applicazione della nuova disciplina ai sensi dell'art. 26 commi primo e secondo della legge n. 63 del 2001 a dichiarazioni non affette da alcuna patologia intrinsecamente inficiante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)