Sez. 3, Sentenza n. 3718 del 09/06/1981 (Rv. 414354 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - SCRITTURA PRIVATA RICONOSCIUTA - PRESUNZIONE DI AUTENTICITA - CONTENUTO - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL SOTTOSCRITTORE, DELLA PATERNITA DELLE DICHIARAZIONI RISULTANTI DAL DOCUMENTO - ESPERIMENTO CON ESITO POSITIVO DELLA QUERELA DI FALSO - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONTROINTERESSATO.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - SCRITTURA PRIVATA RICONOSCIUTA - PRESUNZIONE DI AUTENTICITA - CONTENUTO - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL SOTTOSCRITTORE, DELLA PATERNITA DELLE DICHIARAZIONI RISULTANTI DAL DOCUMENTO - ESPERIMENTO CON ESITO POSITIVO DELLA QUERELA DI FALSO - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONTROINTERESSATO.*
La scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, e sorretta da una presunzione di autenticita relativamente al contenuto, nel senso che l'autenticita della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma, se quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione. Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsita materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa e avvenuta senza o contro la sua volonta, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione e stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l'Onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso. (V 4416/80, mass n 408291; (V 6475/79, mass n 403207; (V 1999/79, mass n 398402).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)