Sez. 1, Sentenza n. 1564 del 25/03/1986 Cc. (dep. 29/04/1986) Rv. 172561 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI INDIZI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - CONTENUTO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI INDIZI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - CONTENUTO.*
In materia di scarcerazione per Mancanza di indizi, il controllo di legittimità demandato alla Corte di Cassazione non riguarda la concreta consistenza degli indizi valutati dal giudice di merito, ma si esercita, in via esclusiva, sulla motivazione del provvedimento ed è diretto ad accertare che alla base di essa esista un corretto apprezzamento delle risultanze processuali, con la conseguenza che restano escluse da tale controllo le deduzioni concernenti l'esistenza di indizi o di prove diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di merito, l'interpretazione dei fatti indizianti, la valutazione della loro attendibilità, l'individuazione di quelli determinanti e decisivi, in quanto costituenti tutte questioni di fatto, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito. (V mass n 160029).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)