Sez. 5, Sentenza n. 9201 del 21/04/2011 (Rv. 617658 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Rideterminazione del volume di affari della società - Accertamento induttivo - Condizioni - Incompletezza della contabilità - Indisponibilità incolpevole del libro inventari - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di avviso di accertamento in rettifica delle dichiarazioni IVA, IRPEG ed ILOR a carico della società e dell'IRPEF, SSN e CSE a carico dei soci, rispettivamente l'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'art 39, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973, permettono il ricorso al metodo induttivo allorchè il contribuente non abbia consentito l'ispezione di una o più scritture contabili obbligatorie, com'è, ai sensi dell'art. 2214 cod. civ., il libro degli inventari; nè è rilevante che la indisponibilità di esso sia incolpevole, poiché, comunque, la circostanza in sè integra il requisito normativo della incompletezza della contabilità, con conseguente inattendibilità delle sue risultanze.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)