Sez. 5, Sentenza n. 4911 del 02/03/2007 (Rv. 595969 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI | Scritture contabili - Mancata esibizione - Conseguenze - Accertamento induttivo - Legittimità - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Produzione in giudizio di documenti sostitutivi - Sufficienza - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento al regime (applicabile "ratione temporis") vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1999, n. 28, la mancata esibizione, a richiesta dell'Ufficio, di alcuna delle scritture contabili la cui tenuta sia obbligatoria ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nella specie, l'inventario) legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. n. 600 cit.; in sede d'impugnazione, poi, tale accertamento non è vanificato dalla mera produzione in giudizio di documentazione asseritamente sostitutiva delle predette scritture, in quanto il giudice tributario deve procedere ad una valutazione analitica di detta documentazione, al fine di verificarne la validità ed idoneità a superare la presunzione fondata sulla mancata esibizione e sugli altri risultati dell'accertamento, essendo a carico del contribuente l'onere della prova contraria.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 13, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)