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Sez. 3, Sentenza n. 10752 del 23/07/2002 (Rv. 556121 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Impugnazioni civili - Controversie in materia di locazione - Rito lavoro ex art. 447 bis cod. proc. civ. - Domanda di pagamento del canone ed accessori - Domanda di danni da ritardato rilascio dell'immobile locato proposto in appello - Domanda nuova - Condizioni - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556121-01

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Domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quella volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dal ritardato rilascio dell'immobile locato, quando in primo grado sia stato richiesto il pagamento dei canoni eventuali e degli accessori relativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)