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Sez. 3, Ordinanza n. 21651 del 24/06/2026 (Rv. 678773-01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Fideiussione - Termine ex art. 1957 c.c. per la proposizione d’istanze contro il debitore - Decorrenza relativamente ad obbligazioni con scadenze periodiche - Dalla singola prestazione - Momento di effettiva esigibilità del credito - Passaggio a sofferenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2026-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678773-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

In materia di fideiussione, il termine semestrale di decadenza per la proposizione delle istanze contro il debitore di cui all'art. 1957 c.c. decorre, in caso di obbligazioni ad esecuzione periodica o frazionata, dalla scadenza delle singole prestazioni e opera autonomamente per ciascuna di esse, essendo rilevante il momento di effettiva esigibilità del credito e non quello del passaggio a sofferenza dello stesso.

Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)