Sez. 1, Ordinanza n. 23141 del 14/07/2026 (Rv. 679653-01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Debito principale ripartito in scadenze periodiche - Decadenza della fideiussione - Termine semestrale - Decorrenza - Riferimento a ciascuna scadenza - Condizioni - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, nel caso in cui il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, solo se ogni pagamento sia stato considerato come un debito autonomo; ne consegue che, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già da ogni singola rata, ma dalla scadenza dell'ultima di esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva respinto l'eccezione di decadenza proposta dall'ex presidente di un'associazione non riconosciuta, il quale, agendo per conto della stessa, aveva pattuito due diversi piani di rientro rateizzati del debito dell'associazione relativo alla somministrazione di energia elettrica, dando luogo ad una ipotesi di responsabilità solidale ex art. 38 c.c. alla quale deve ritenersi applicabile, per la sua natura di garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione, il disposto dell'art. 1957 c.c.).
Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1244
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)