Sez. 1, Sentenza n. 1468 del 11/02/1988 (Rv. 457553 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - SOGGETTI PASSIVI - PROFESSIONISTA INTELLETTUALE - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE COMMERCIALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - SOGGETTI PASSIVI - PROFESSIONISTA INTELLETTUALE - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE COMMERCIALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 anche il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione (nella specie di prestazione a terzi di servizi topografici e aerofotogrammetrici) nell'ambito di una attività organizzata in Forma di impresa che si distingue da quella professionale per il diverso ruolo del substrato organizzativo e per il diverso apporto del professionista non più circoscritto alla prestazione di opera intellettuale ma involgente una prevalente opera di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi del servizio che si affianca all'attività meramente tecnica. (V 6271/85, mass n 443382; (V 2645/82, mass n 420516).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)