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Sez. 1, Sentenza n. 2645 del 28/04/1982 (Rv. 420516 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE - ASSUNZIONE DI QUALITÀ DI IMPRENDITORE COMMERCIALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - NOTAIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420516-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE - ASSUNZIONE DI QUALITÀ DI IMPRENDITORE COMMERCIALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - NOTAIO - INAMMISSIBILITÀ.*

Anche i professionisti intellettuali assumono la qualità di imprenditore commerciale quando esercitano la professione nell'ambito di un'attività organizzata in Forma di impresa, in quanto svolgano una distinta ed assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale proprio per il diverso ruolo che assume il sostrato organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e per il diverso apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente opera di organizzazione di fattori produttivi che si affiancano all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio. Tale Esercizio in Forma di impresa è però non configurabile per il notariato che costituisce, nel nostro ordinamento, ad un tempo, un ufficio pubblico e una libera professione e va annoverato fra le professioni protette il cui Esercizio non può costituire un'organizzazione imprenditoriale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2238, Cod. Civ. art. 2555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)