Sez. 3, Sentenza n. 6603 del 17/12/1984 (Rv. 438149 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - INTERVENTO DEL CREDITORE - DIFENSORE - REQUISITI - ABILITAZIONE NEL DISTRETTO IN CUI HA SEDE IL TRIBUNALE COMPETENTE PER MATERIA - APPLICABILITÀ DI TALE DISCIPLINA ALLA IPOTESI DI INTERVENTO DI UN'ESATTORIA DELLE IMPOSTE RAPPRESENTATA DAL COLLETTORE - INTERVENTO PERSONALE DEL CREDITORE - INESISTENZA - SANATORIA PER EFFETTO DI SUCCESSIVA COMPARIZIONE DI PROCURATORE MUNITO DI REGOLARE MANDATO - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI PER FAR VALERE IL PREDETTO VIZIO INSANABILE - PROPONIBILITÀ IN QUALUNQUE MOMENTO DEL PROCESSO ESECUTIVO.*
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - INTERVENTO DEL CREDITORE - DIFENSORE - REQUISITI - ABILITAZIONE NEL DISTRETTO IN CUI HA SEDE IL TRIBUNALE COMPETENTE PER MATERIA - APPLICABILITÀ DI TALE DISCIPLINA ALLA IPOTESI DI INTERVENTO DI UN'ESATTORIA DELLE IMPOSTE RAPPRESENTATA DAL COLLETTORE - INTERVENTO PERSONALE DEL CREDITORE - INESISTENZA - SANATORIA PER EFFETTO DI SUCCESSIVA COMPARIZIONE DI PROCURATORE MUNITO DI REGOLARE MANDATO - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI PER FAR VALERE IL PREDETTO VIZIO INSANABILE - PROPONIBILITÀ IN QUALUNQUE MOMENTO DEL PROCESSO ESECUTIVO.*
Le Disposizioni degli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., sul patrocinio delle parti e la procura alla lite, trovano applicazione anche nei procedimenti di esecuzione. Pertanto, nel processo esecutivo per espropriazione forzata immobiliare, devoluto al tribunale, l'intervento del creditore, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata, ovvero anche, se munito di titolo esecutivo, per compiere o promuovere il compimento di singoli Atti del processo, richiede il ministero di un procuratore legale abilitato nel distretto in cui ha Sede detto tribunale e ciò anche nel caso di intervento di un'esattoria delle imposte ove rappresentata dal collettore, non trovando deroga il citato art. 82 cod. proc. civ. nel disposto dell'art. 130 del d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858. Ne deriva che l'intervento effettuato in detto processo dal creditore personalmente, in quanto proveniente da soggetto privo dello "ius postulandi", si traduce in un atto giuridicamente inesistente, per inidoneità assoluta a raggiungere lo scopo cui è destinato, e come tale non è suscettibile di sanatoria per effetto di successiva comparizione di procuratore munito di regolare mandato (la quale, nel concorso dei prescritti requisiti, può eventualmente integrare un intervento tardivo con valore "ex nunc"), con l'ulteriore conseguenza che l'opposizione agli Atti esecutivi, esperibile dagli interessati per far valere detta inesistenza, non è soggetta al termine perentorio di cinque giorni, ma può essere proposta in qualunque momento durante il corso del processo esecutivo. (V 1819/71, mass n 352338).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 563, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)