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Sez. 2, Sentenza n. 13970 del 13/12/1999 (Rv. 532117 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE | Azioni di nunciazione - Denuncia di nuova opera - Provvedimento con il quale il giudice nega o concede la tutela immediati e rimette le parti al giudice competente - Statuizione sulla competenza - Natura di sentenza - Condanna alle spese - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532117-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE

Nel procedimento instaurato - prima della vigenza della novella introdotta con l'art. 76 della legge 26 novembre 1990 n.353 - con le azioni di nunciazione (quale la denuncia di nuova opera) il provvedimento con il quale il pretore, denegati o concessi i provvedimenti immediati, rimette le parti al giudice competente, ha natura di sentenza soltanto con riferimento alla statuizione sulla competenza e non pure a quella sui provvedimenti urgenti, in ordine ai quali la pronuncia non incide sui diritti delle parti, ed è priva di carattere decisorio, mentre l'altra pronuncia, sancendo la soccombenza processuale di una parte, consente la sua condanna al pagamento delle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 688, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)