Sez. 1, Sentenza n. 3066 del 16/03/1995 (Rv. 491202 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI | Procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. - Richiesta dell'istante - Rigetto - Condanna alle spese a favore dell'intimato - Ammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI
L'art. 91 cod. proc. civ. secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese - trova applicazione anche nei procedimenti sommari e cautelari, come nel caso del procedimento promosso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove la richiesta dell'istante venga respinta con esaurimento del procedimento, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese processuale in favore dell'intimato che abbia resistito a quella richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)