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Sez. 3, Sentenza n. 11275 del 15/06/2004 (Rv. 573646 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Pubblicità delle udienze - Obbligo - Esclusione - Contrasto delle norme regolanti il procedimento con gli artt. 3 e 101 Cost. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573646-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nel procedimento disciplinare a carico di professionisti esercenti la professione sanitaria deve escludersi l'obbligo della pubblicità delle udienze, atteso il difetto di una previsione in tal senso nelle norme che regolano il procedimento stesso, senza che sia invocabile l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata con legge n. 848 del 1955) che, nell'affermare l'esigenza di pubblicità del processo, pone solo un principio di comportamento per il legislatore nazionale, e senza che peraltro, sia configurabile una questione di legittimità costituzionale delle norme regolanti il suddetto procedimento nella parte non prevedente la pubblicità della udienza per contrasto con gli artt. 3 e 101 Cost., trattandosi di una scelta del legislatore obiettivamente giustificata da esigenze di tutela della categoria professionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 101, Legge 22/01/1934 num. 37 CORTE COST., Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 6, Legge 04/08/1955 num. 484, Legge 05/04/1950 num. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)