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Sez. U, Sentenza n. 98 del 23/02/1999 (Rv. 523477 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Pubblicità delle udienze - Obbligo - Esclusione - Contrasto delle norme regolanti il procedimento con gli artt. 3 e 101 Cost. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523477-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori deve escludersi l'obbligo della pubblicità delle udienze, atteso il difetto di una previsione in tal senso nelle norme che regolano il procedimento stesso, senza che sia invocabile l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo(ratificata con legge n. 848 del 1955) che, nell'affermare l'esigenza di pubblicità del processo, pone solo un principio di comportamento per il legislatore nazionale, e senza che peraltro, sia configurabile una questione di legittimità costituzionale delle norme regolanti il suddetto procedimento nella parte non prevedente la pubblicità della udienza per contrasto con gli artt. 3 e 101 Cost., trattandosi di una scelta del legislatore obiettivamente giustificata da esigenze di tutela della categoria professionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 101, Regio Decr. Legge 22/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 CORTE COST., Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 6, Legge 04/08/1955 num. 484

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)