Sez. 1, Sentenza n. 29864 del 29/12/2011 (Rv. 620927 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Prestazione del servizio di negoziazione titoli - Obblighi di informazione - Inadempimento - Acquisto di titoli ad alto rischio - Risarcimento del danno - Individuazione - Assunzione incolpevole di un rischio - Sussistenza - Quantificazione del danno - Criteri.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, solo se non risulti che, dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio: nel qual caso, il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)