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Sez. 1, Sentenza n. 14056 del 11/06/2010 (Rv. 613524 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Sollecitazione al pubblico risparmio - Prospetto informativo - Informazioni fuorvianti circa la situazione patrimoniale della società - Acquisto di titoli di valore inferiore da parte del sottoscrittore - Danno - Nesso causale - Onere della prova - Presunzione semplice della derivazione del danno dalla falsità del prospetto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613524-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l'emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde verso chi ha sottoscritto le azioni del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte d'investimento del sottoscrittore.

Riferimenti normativi: Legge 07/06/1974 num. 216 art. 18, Legge 23/03/1983 num. 77 art. 12, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)