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Sez. 2, Sentenza n. 8169 del 25/02/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160585 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SPOSSESSAMENTO - ALLONTANAMENTO E DURATA DEL POSSESSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160585-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SPOSSESSAMENTO - ALLONTANAMENTO E DURATA DEL POSSESSO - IRRILEVANZA.*

Il reato di furto si consuma nel momento in cui la vittima viene spossessata della cosa. A tal fine è sufficiente che l'agente sia riuscito ad averne la disponibilità, anche per breve momento, essendo irrilevanti il criterio spaziale (relativo al luogo cui si estende la sfera di dominio del derubato) e quello temporale (relativo alla durata del possesso da parte del ladro). (Conf mass n 149067; (Conf mass n 149240; (Conf mass n 151713 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)