Sez. 3, Sentenza n. 37358 del 28/05/2015 Ud. (dep. 16/09/2015) Rv. 265086 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Piani paesaggistici regionali - Aree classificate come "paesaggio naturale" o "paesaggio naturale di continuità" - Esecuzione di opere non autorizzate - Reato ex art. 181, comma primo, D.Lgs. n.42 del 2004 - Integrazione - Ragioni.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
In tema di tutela del paesaggio, integra il reato di cui all'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'esecuzione di opere non autorizzate su aree classificate dai piani paesaggistici regionali come "paesaggio naturale" o "paesaggio naturale di continuità". (In motivazione, la Corte ha osservato che l'art. 143 del citato D.Lgs., nel ricomprendere espressamente tra i beni paesaggistici gli ulteriori immobili ed aree per come specificamente individuati dai piani paesaggistici, conferisce immediata efficacia vincolante alle norme regionali operanti tale classificazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 134 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 143, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 156, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)